1. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nell'articolo 2, definiti dall'Unione europea servizi di interesse generale
a) con affidamento in base a gara ai sensi dell'articolo 2;
b) con affidamento diretto a società di capitali controllate dall'ente titolare del servizio anche congiuntamente ad altri enti locali;
c) eccezionalmente in economia.
2. La gestione in economia di cui al comma 1, lettera c), è eccezionalmente consentita soltanto quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio ne sia dimostrata la convenienza economica e la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.
3. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto ai sensi del comma 1, lettera b), è consentito gestire i servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse società fanno capo. In entrambi i casi previsti dal presente comma gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo.
4. Nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, gli enti locali svolgono, inoltre, attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, l'accessibilità, la continuità, la fruizione in condizione di uguaglianza e l'universalità del servizio.
5. Restano comunque ferme le competenze delle autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite ai sensi dell'articolo 6.